Aggiornamento dell’albo dei Giudici Popolari anno 2025/2026

Data:

30 aprile 2025

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

IL SINDACO

a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:
"Art. 21 - Aggiornamento degli albi.
(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)
Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.
Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.";

RENDE NOTO

che, da oggi a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello, per il biennio 2025/2026.
I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)    cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b)    buona condotta morale;
c)    età  non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d)    titolo finale di studi di scuola secondaria di primo grado.
Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola secondaria di secondo grado.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.
Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di CERVARO, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
Dalla residenza comunale, lì 30.04.2025

IL SINDACO

DOTT. ENNI0 MARROCCO

Allegati

A cura di

Area Demografica – Servizi Sociali – Polizia Locale

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Pagina aggiornata il 01/05/2025