Piano Regolatore - Attuazione Del Piano

Avviso Pubblico

Data:

18 ottobre 2023

Descrizione

CAPO I: ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 6

Modalità di attuazione del piano

Il P.R.G. si attua in due modi: intervento urbanistico preventivo ed intervento diretto.
L’intervento urbanistico preventivo è richiesto nelle zone residenziali di interesse storico ambientale, in quelle residenziali di nuovo impianto sia pubbliche che private, nonché in quelle industriali, artigianali e commerciali di progetto.
In tutte le altre zone il Piano si attua mediante l’intervento edilizio diretto.

ART. 7

Intervento urbanistico preventivo

Nelle zone a intervento urbanistico preventivo la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione dei progetti urbanistici in dettaglio, consistenti in Piani di Recupero ( PdR ), Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare ( PEEP ), Piani di Lottizzazione Convenzionata ( LC ) e Piani di Insediamento Produttivo ( PIP ), aventi valore e contenuto tecnico di piani particolareggiati e riferiti ad una intera zona individuata nelle tavole del presente P.R.G. o ad una superficie minima di intervento, fissata nelle norme delle varie zone.

I piani urbanistici preventivi devono rispettare le destinazioni funzionali, gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone.
Detti piani oltre a rispettare le dimensioni imposte dalla normativa devono comprendere tutti i suoli, delimitati da confini di zone omogenee e da strade esistenti e/o di progetto.
Nei piani di lottizzazione dovranno essere indicate le destinazioni d’uso e l’indice di fabbricabilità fondiaria di ogni lotto, in modo che la cubatura complessiva non risulti superiore a quella risultante dalla applicazione degli indici territoriali alla superficie totale della intera zona lottizzata.

L’edificazione, nelle zone per le quali vi è l’obbligo della lottizzazione, è ammessa solo ad avvenuta stipula della relativa convenzione.
I proprietari dovranno cedere al Comune le quote di aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a parziale scomputo della quota di contributo, di cui all’art.3 della Legge n.10/1977, relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione.

ART. 8

Intervento edilizio diretto

Nelle zone in cui è previsto questo intervento, l’edificazione dei singoli lotti e consentita dietro rilascio della concessione edilizia, con le modalità e con gli oneri di cui alla Legge 10/77 e rispettando gli indici e le destinazioni d’uso previsti nella presente normativa di attuazione.
Il rilascio della concessione è comunque subordinata alla esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, nonché alla cessione gratuita, a scomputo degli oneri di concessione, delle aree di uso pubblico eventualmente comprese nel lotto.

ART. 9

Cambiamento di destinazione di uso

Le destinazioni di uso devono essere indicate nei progetti di intervento edilizio diretto con riferimento agli articoli precedenti ed alle norme per ciascuna zona e qualsiasi cambiamento di esse, se non diversamente previsto da norme sovracomunali, dovrà essere subordinato al rilascio della concessione edilizia di variante. Inoltre il tipo di intervento previsto deve essere riferito alle definizioni di cui alle tabelle parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione.

ART. 10

Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) le strade, la fognatura, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione;
b) gli spazi di parcheggio pubblico ed il verde primario.

Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) opere per la pubblica istruzione, attrezzature di interesse comune (attrezzature pubbliche culturali, sociali, religiose, ecc.), il verde attrezzato a parco, gioco e sport;
b) opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi (collettori fognari e condotte di adduzione idrica, linee elettriche, gas, ecc.).

ART. 11

Utilizzazione degli indici e composizione del lotto

L’utilizzazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, corrispondenti ad una determinata superficie fondiaria e territoriale, esclude una successiva richiesta di altre concessioni di costruzione su dette superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Tali superfici devono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e nelle forme di legge.
L’area di intervento può essere costituita anche da più proprietà finitime, nel qual caso il rilascio della concessione edilizia sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla Conservatoria immobiliare.
Detto ultimo obbligo si riferisce al caso di progetti che prevedono l’asservimento di aree non direttamente interessate dalla concessione.

A cura di

Area Tecnica

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Pagina aggiornata il 23/10/2023