ZONIZZAZIONE – CAPO I: SPAZI DI USO E DI INTERESSE PUBBLICO
ART. 12
Zone destinate alla viabilità
Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali.
Nel presente P.R.G. la indicazione grafica di tali zone ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell’opera.
Le strade che formano oggetto delle previsioni del Piano (nuovo impianto, ampliamento, rettifica, ecc.), prescindono dalle attuali caratteristiche e dimensioni; esse sono classificate come segue:
a) strade comprensoriali ed intercomunali (extra – urbane) con funzione di attraversamento e collegamento con i centri urbani contermini; sono accessibili, con innesti canalizzati esclusivamente dalle strade di allacciamento e sono classificate del tipo C ai sensi del D.M. 1.4.1968 ai fini del rispetto stradale;
b) strade di allacciamento (extra – urbane) con funzione di distribuzione del traffico delle strade intercomunali e di raccolta di quello delle strade di quartiere; sono accessibili attraverso immissioni da strade secondarie e di quartiere e sono classificate del tipo D ai sensi del D.M. 1.4.1968 ai fini del rispetto stradale;
c) strade di quartiere (urbane) con funzione di collegamento tra zone urbane e di servizio diretto agli insediamenti urbani; sono accessibili anche dai lotti con obbligo di precedenza;
Salvo che non diversamente disposto in maniera più restrittiva da norme sovracomunali:
- nelle zone agricole la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale della viabilità poderale è di m 5,00;
- per le strade comunali classificate con apposita delibera di interesse locale tale distanza sarà invece di m 10,00.
Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità.
Le strade esistenti ricadenti nel territorio comunale, non specificatamente indicate nelle tavole di Piano, sono classificate secondo l’art. 3 del D.M. del 1 Aprile 1968.
Le caratteristiche progettuali di dette strade sono rispettivamente:
a) comprensoriali ed intercomunali: due corsie carrabili m 3,75; banchine laterali m 2,00;
b) di allacciamento: due corsie carrabili m 3,50; banchine laterali m 1,50;
c) di quartiere: due corsie carrabili m 3,25; marciapiedi pedonali m 2,50;
Nell’attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate le caratteristiche carrabili esistenti che risultino difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G..
ART. 13
Spazi di manovra sosta e parcheggio
Oltre agli spazi per parcheggio pubblico indicati quali opere di urbanizzazione primaria del Piano, vanno previsti, nell’ambito delle progettazioni stradali, gli spazi necessari per la sosta, la manovra e l’accesso degli autoveicoli.
Gli spazi per parcheggi privati vanno previsti per ogni intervento di nuova costruzione e secondo le destinazioni d’uso degli edifici nelle quantità specificate nella Tabella A allegata alle presenti norme.
Qualsiasi trasformazione della destinazione d’uso di insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. implica l’adeguamento alla Tabella A delle relative aree di parcheggio privato.
In quest’ultimo caso tali aree potranno essere ricavate nelle costruzioni stesse, in aree esterne di pertinenza all’edificio oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano parte del lotto, purché asservite all’edificio per vincolo permanente di destinazione a parcheggio con dichiarazione impegnativa da esibire a cura del proprietario in un raggio di sufficiente accessibilità pedonale.
ART. 14
Distanze e distacchi nelle varie zone
Salvo che non diversamente disposto in maniera più restrittiva da norme sovracomunali:
- nelle aree di espansione la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a m 10,00 ed in particolari situazioni di impianto urbanistico, in sede di redazione di piani attuativi, questa può essere ridotta a m.6.00;
- per le restanti strade vale la norma di cui all’art.9 D.M. 2.4.1968 n.1444;
- nel caso in cui i lotti edificatori siano posti a confine di aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche, i distacchi dai confini e dai fabbricati vanno computati in base alle norme specifiche delle singole zone misurando le distanze a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo di essi, in mancanza di aggetti.
Al riguardo si precisa che i limiti stradali e di superfici pubbliche di zona equivalgono a confine, indipendentemente dall’effettiva realizzazione delle opere.
ART. 15
Fasce di rispetto
Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o l’ampliamento di quelle esistenti.
È consentito, mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
L’arretramento dei corpi di fabbrica dal filo stradale non modifica la destinazione di zona dell’area compresa nella fascia di rispetto nei cui confronti sono ancora applicabili gli indici urbanistici che regolamentano la zona stessa.
Per le costruzioni esistenti sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico – funzionale.
Sono ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, sistemazione a verde, conservazione delle coltivazioni agricole e parcheggi.
Le fasce di rispetto cimiteriale, dei corsi di acqua e ferroviario, assoggettano le aree in esse comprese all’assoluta inedificabilità di nuove costruzioni di qualsiasi genere. È tuttavia consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.
In dette fasce di rispetto è ammessa la realizzazione di strade, parcheggi e verde attrezzato.
L’inedificabilità prevista all’interno del perimetro di tali fasce di rispetto non modifica la destinazione di zona dall’area in essa compresa, nei cui confronti sono applicabili gli indici urbanistici che regolamentano la zona stessa.
In tutte le aree assoggettate ai vincoli idrogeologico e paesistico – ambientale indicati nella apposita tavola (n. 5) dei vincoli territoriali, ogni intervento va sottoposto a preventiva approvazione dei competenti organi di tutela.