Piano Regolatore - Deposizioni Finali

Avviso Pubblico

Data:

18 ottobre 2023

Descrizione

CAPO I: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51

Servizi igienici

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano è consentito un incremento di volume non superiore a mc 50 per ciascuna unità immobiliare, destinato alla realizzazione di impianti e servizi delle abitazioni se accertato che questi risultano inesistenti o insufficienti.
Tale norma è applicabile a condizione che siano rispettati i relativi indici DE e DC.

ART. 52

Allineamento degli edifici esistenti

Gli edifici da realizzare su lotti aventi già edificati entrambi i confini che delimitano quello sulla via pubblica, possono rispettare l’allineamento determinato dalla congiungente il filo dei fabbricati esistenti sui confini del lotto, anche se la congiungente risulti a distanza inferiore a quella minima prescritta dalle norme in rapporto alla larghezza della sede stradale.

CAPO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 53

Per i fabbricati esistenti in zona agricola E/1 E/2 E/3 , alla data di adozione del PRG è consentito l’ampliamento della superficie utile esistente nella misura del 20% per interventi di recupero igianico-sanitari , sempre che l’altezza risultante non superi quella consentita dalla norma di zona e si rispettino le distanze dai fabbricati e dai confini relativi..
Tale norma e applicabile per una sola volta e non oltre il termine di tre anni dalla data di approvazione del P.R.G.

ART. 54

Norme di salvaguardia

Dalla data di adozione del presente Piano e fino alla entrata in vigore dello stesso, valgono le norme di salvaguardia che impongono il rispetto delle prescrizioni più restrittive tra quelle del precedente ed il nuovo Piano Regolatore Generale in itinere.

ART. 55

NORMATIVA PER GLI EDIFICI O PARTI DI ESSI IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 47/85 (CONDONO EDILIZIO) E 724/94.

Gli immobili esistenti nel territorio comunale non possono essere trasformati o subire alcun intervento ove non si dimostri la legittimità della costruzione ovvero la legittimazione ottenuta mediante condono edilizio definito secondo le procedure della legge 47/85 e succ. agg.
Alle costruzioni abusive o parzialmente abusive non suscettibili di condono edilizio ai sensi delle disposizioni vigenti, anche se conformi al presente strumento urbanistico, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

a) è ammessa la deroga del lotto minimo per le costruzioni realizzate anteriormente alla data fissata dalla legge 47/85 e succ. agg.;
b) la deroga deve essere esercitata una volta tanto e non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione del presente strumento urbanistico;
c) non sono ammessi ampliamenti alle costruzioni legittimate o sanabili dalla legge 47/85 e succ. agg. Se non per il completamento funzionale del fabbricato ed al solo ed esclusivo scopo di assicurare la dotazione di servizi igienici o il raggiungimento degli standard abitativi stabiliti dalle leggi vigenti;
d) le volumetrie sanabili sono quelle risultanti dal rilevamento del comune o, ove in contrasto dalle denunce presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94.

In ogni caso sono fatti salvi i vincoli di qualsiasi natura esistenti sul territorio in forza di leggi o provvedimenti nazionali o regionali.
Prima del rilascio della concessione dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti preposti ai vari vincoli ove esistenti.

ART. 56

ACCESSIBILITA’ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nell’ambito degli strumenti attuativi del PRG le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici o aperti al pubblico sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche . La progettazione e la realizzazione di opere relative all’attuazione diretta del PRG e degli strumenti urbanistici esecutivi , in particolare per gli spazi con funzioni pedonali, sono eseguite in conformità della normativa vigente per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Allo scopo vanno rispettate le prescrizioni e i criteri di cui al D.M. LL.PP. N. 236/89, della L. n. 104/92 e del DPR n.503/96

ART. 57

NORME PER LE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITA’ AGRARIE E PER LE AREE GRAVATE DA USI CIVICI

1. Ai sensi dell’art. 1, lettera h), della L. 431/85 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alle titolarità dei suddetti enti;
b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla L. 1766/1927, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell’art. 22 della stessa legge;
d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della L. 1766/1927.
3. L’esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell’art. 4 della L. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme PTP e /o delle leggi in vigore.
4. Nei termini di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l’attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che, nelle sole aree classificate ai fini della tutela come zone a tutela limitata od a tale livello ricondotte, ragioni di interesse della popolazione non consentono, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l’eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriale dell’ente e con il rispetto della procedura autorizzativi di cui all’art. 12 della L. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dalla applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell’organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzare opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell’art. 12 della L. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all’assetto esteriore del paesaggio, non sia resa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre dei proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici, le opere strettamente connesse all’utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite delle zone agricole e per quelle boscate.

Sono le terre private o pubbliche gravate da uso civico, di proprietà di Università Agraria o del Comune, o comune oggetto di dominio collettivo della popolazione locale; identificate sulla base delle verifiche demaniali depositate presso l’Archivio del Commissario di Roma e l’Ufficio Amministrativo Usi Civici regionale.

In tali zone si persegue la finalità principale di assicurare il libero e pieno esercizio dei diritti civici quale mezzo essenziale per la conservazione dei valori tipici e tradizionali del territorio, per il mantenimento del rapporto tra il territorio e la generalità della popolazione che ne trae godimento, per conciliare le esigenze della produttività dei beni territoriali con l’utilizzazione delle tecniche più moderne e di forme di gestione collettiva per vasti comprensori, per preservare il territorio dalla frammentazione fondiaria e dal conseguente degrado.
I terreni sia di natura collettiva che privati, gravati da uso civico o per i quali pendono od esistano controversie denunce di uso civico, non possono essere interessati da edificazione o utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva degli stessi ai fini agro-silvo-pastorali. Inoltre i predetti non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi imposti dallo strumento urbanistico per l’edificazione, anche ove dove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all’esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge n. 1766 del 1927.

In ogni caso per tali terreni l’Amministrazione potrà dare corso all’attuazione delle previsioni urbanistiche del P.R.G. solo dopo che l’iter amministrativo di soppressione del gravame si sia concluso.

Saranno consentite sulle terre di proprietà collettiva o sui beni privati gravati da usi civici le opere strettamente connesse alla utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che:
a) vengano comunque rispettate le norme edificatorie stabilite per la zona agricola E1-E2- E3-E4-E5-;
b) venga predisposte dall’Ente interessato un piano di utilizzazione dei beni medesimi da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste dell’Assessorato regionale all’Urbanistica;
c) vengano rispettati i criteri di coltivazione eventualmente dettati per le aree agricole da norme regionali o sopracomunali;
d) venga evitato il frazionamento fondiario.

Devono intendersi stralciate tutte le dizioni e normative contenute nelle NTA in contrasto con quelle introdotte d’ufficio, anche se non espressamente richiamate nelle presenti modifiche.

TABELLA A

Spazi minimi per parcheggio privato da riservare nella area di pertinenza di edifici ed attrezzature

Destinazione d’uso degli edifici: Residenziale
Superfici di parcheggio: 1 mq ogni 10 mc di V


Destinazione d’uso degli edifici: Residenziale turistico a rotazione d’uso
Superfici di parcheggio: mq 80 ogni 100 mq di SU con minimo di 8 mq per ogni posto letto


Destinazione d’uso degli edifici: supermercati e centri di vendita
Superfici di parcheggio: 150 ogni 100 mq di SU


Destinazione d’uso degli edifici: commercio di piccola distribuzione
Superfici di parcheggio: 100 ogni 100 mq di SU


Destinazione d’uso degli edifici: magazzini di deposito
Superfici di parcheggio: 30 ogni 100 mq di SU


Destinazione d’uso degli edifici: cliniche private
Superfici di parcheggio: 50 ogni 100 mq di SU


Destinazione d’uso degli edifici: ristoranti, bar, ecc
Superfici di parcheggio: mq 100 ogni 100 mq di SU


Destinazione d’uso degli edifici: teatri, cinematografi, luoghi di svago, impianti sportivi
Superfici di parcheggio: mq 10 ogni posto di capacità


Destinazione d’uso degli edifici: impianti industriali e artigianali
Superfici di parcheggio:mq 20 ogni 100 mq di SU


Destinazione d’uso degli edifici: uffici e studi professionali
Superfici di parcheggio: mq 80 ogni 100 mq di SU


Destinazione d’uso degli edifici: scuole dell’obbligo
Superfici di parcheggio: mq 50 per aula


Destinazione d’uso degli edifici: scuole superiori
Superfici di parcheggio: mq 40 per aula


Destinazione d’uso degli edifici: ambulatori, uffici pubblici, attrezzature di interesse comune
Superfici di parcheggio: mq 50 ogni 100 mq di SU

A cura di

Area Tecnica

Piazza Vittorio Emanuele,1, Cervaro, Frosinone, Lazio, 03044, Italia

Telefono: 07763649204
Email: m.conte@comune.cervaro.fr.it
PEC: comune.cervaro.fr@cert-posta.it

Pagina aggiornata il 23/10/2023