Divorzio
Può essere richiesto insieme, dai entrambi i coniugi, quando essi sono d’accordo sulle condizioni di divorzio (affidamento dei figli, casa, assegno). In questo caso la procedura si esaurisce in una sola udienza. In mancanza di accordi una sola parte può chiedere il divorzio giudiziale. Può essere richiesto 3 anni dopo la prima udienza di separazione. Copia della sentenza originale va consegnata all’anagrafe per l’annotazione su registro di stato civile.
COME
Divorzio congiunto
E’ stipulato e sottoscritto dalle parti, patrocinate da un legale. Il ricorso, contenente tutte le condizioni, viene presentato ed il presidente del tribunale fissa l’udienza camerale e nomina il giudice delegato. Le parti, rappresentate dai propri legali, compaiono innanzi al collegio e sottoscrivono per accettazione il verbale. Il divorzio congiunto si conclude con una sentenza.
Divorzio giudiziario ordinario
Si presenta il ricorso tramite avvocato ed è fissata l’udienza dal presidente (Il tribunale competente è generalmente quello della controparte). Le parti compaiono con i rispettivi legali all’udienza, è nominato il giudice istruttore e sono emessi provvedimenti provvisori. Il giudice istruttore fissa una serie di udienze. Il divorzio giudiziario ordinario si conclude con una sentenza definitiva oppure non definitiva (per decidere sulle condizioni ancora irrisolte, pur producendo già la cessazione degli effetti civili del matrimonio).