Esplora contenuti correlati

Denuncia di nascita

Figli legittimi. La denuncia può essere fatta da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, da un medico od ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto. Dev’essere effettuata entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura; entro 10 giorni davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il parto o nel Comune di residenza dei genitori (in questo caso solo dai genitori).

Per i nati all’estero occorre presentare copia dell’atto di nascita rilasciato dalle autorità consolari italiane all’estero, con traduzione d’ufficio. Figli naturali. La denuncia di nascita comporta il riconoscimento, che può essere effettuato dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori. Norme generali. Non è più necessaria la presenza dei due testimoni. Se la denuncia di nascita viene fatta dopo il decimo giorno, l’Ufficiale di Stato Civile non può rilasciare nessun certificato se non dopo la dichiarazione di validità da parte del tribunale della città dove è avvenuto l’evento. Riconoscimento prima della nascita.

Presentare:

  • estratto di atto di nascita della madre e del padre con paternità e maternità;
  • certificato del medico curante o dell’ASL, dal quale risulti l’effettiva gravidanza e la data presunta del parto.

DOVE

Anagrafe – via Fadoni, 5 – 0776.3649217

QUANDO

Dal lunedì al venerdì – ore 08,30 – 12,30
Martedì, giovedì – ore 15,30 – 17,30

COSTO

Gratuito

Condividi: