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Comunione e Separazione dei Beni

Quando due persone si sposano, automaticamente entra in vigore “la comunione dei beni”. Se i coniugi invece vogliono mantenere la separazione dei beni, è sufficiente che al momento del matrimonio dichiarino espressamente tale scelta davanti all’Ufficiale di Stato Civile o al Ministro di Culto (a seconda che il matrimonio si celebri con rito civile o religioso). Tale dichiarazione viene inserita nell’atto di celebrazione di matrimonio.

La comunione dei beni è limitata agli utili e agli acquisti, dei coniugi, successivi al matrimonio. Anche dopo il matrimonio, se marito e moglie sono d’accordo, possono scegliere con atto notarile la separazione dei beni, può ottenerla esclusivamente se l’altro coniuge si è reso colpevole di: cattiva amministrazione, disordine negli affari, condotta che mette in pericolo gli interessi della famiglia, non contribuendo validamente ai bisogni di quest’ultima. La comunione si scioglie anche per l’annullamento del matrimonio, per divorzio o per separazione dei coniugi, per separazione giudiziale dei beni, per fallimento di uno dei due coniugi.

Comunione dei beni

Sono beni comuni, ovvero appartengono ad entrambi i coniugi:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi, o da uno di essi, dopo il matrimonio;
  • i guadagni dei coniugi e i frutti dei loro beni personali, ancora esistenti al momento della comunione;
  • le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi.

Sono beni personali, dunque esclusi dal regime di comunione:

  • quelli acquisiti prima del matrimonio (se non è stabilito nell’atto che devono appartenere alla comunione);
  • quelli ricevuti in donazione o eredità (se non è stabilito nell’atto che devono appartenere alla comunione);
  • i beni che servono all’esercizio di una professione;
  • e somme ricevute da uno dei coniugi come risarcimento danni.

I beni comuni sono amministrabili da marito e moglie congiuntamente o disgiuntamente (insieme o da uno solo). Nessuno dei due può vendere o prendere altre decisioni importanti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza il consenso dell’altro. In caso di disaccordo uno dei due coniugi o entrambi possono ricorrere al giudice. Ciascun coniuge può impugnare gli atti compiuti senza il suo consenso se riguardano beni mobili o immobili, iscritti in pubblici registri.

Separazione dei beni

Ogni coniuge conserva la titolarietà, l’amministrazione, il godimento esclusivo di ogni bene acquistato durante il matrimonio, anche se si tratta di un acquisto effettuato nell’interesse della famiglia, a meno che l’altro coniuge abbia effettivamente partecipato all’acquisto (per esempio firmando un contratto). L’esclusiva proprietà dei beni deve essere provata con documenti, fatture, testimonianze, ecc. Le prove saranno necessarie:

  • in caso di divorzio, per stabilire che cosa appartiene a ciascuno dei coniugi;
  • in caso di morte di uno dei coniugi, se ci sono altri eredi;
  • in caso di debiti, per impedire ai creditori di rivalersi su beni che appartengono al coniuge non debitore.

COME

La scelta della comunione dei beni non comporta alcun atto formale (è automatica, vedi sopra). La scelta della separazione dei beni avviene mediante la firma su un apposito registro durante il rito del matrimonio o, in seguito, con una dichiarazione di atto di separazione dei beni davanti al notaio.

DOVE

Durante il matrimonio.

COSTO

Gratuito durante il matrimonio; a pagamento se a seguito di atto notarile.

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