Spazi pubblici e/o riservati alle attività collettive |
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CAPO VIII SPAZI PUBBLICI E/O RISERVATI ALLE ATTIVITA’ COLLETTIVE ART. 47 In tali aree il Piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici: Sm Pari alle norme specifiche di edilizia scolastica per ciascun tipo di attrezzatura. ART. 48 In tali aree il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici: Sm Pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura Costruzioni destinate ad attrezzature di interesse collettivo possono anche essere eseguite e gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservirle ad uso pubblico regolamentato. ART. 49 Nelle aree destinate al gioco dei ragazzi, alla sosta dei pedoni ed alla rete di viabilità pedonale di connessione tra residenze e attrezzature di uso pubblico sono ammesse solo opere di arredo urbano minime e strutture provvisorie ed amovibili, attrezzature per il gioco e la sosta, chioschi e rivendite aventi caratteristiche semipermanenti e con limite volumetrico massimo di mc 45. IF 0,10 mc/mq ART. 50 I parcheggi pubblici, previsti per ciascuna zona, secondo la ubicazione e/o il dimensionamento di Piano, dovranno essere costituiti da aree separate dagli spazi di circolazione e sosta e da questi accessibili attraverso appositi varchi nei marciapiedi pedonali e nelle cordonature e recinzioni perimetrali. Nelle aree di parcheggio è consentita la piantumazione di essenze ombrelliformi a condizione che l'interasse tra le piante sia multiplo degli spazi di ingombro previsti per le autovetture. |