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ICI 2008
L’ICI sulla prima casa è stata abolita a partire dall’anno 2008. Il 28 maggio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno 2008, dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze.
Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9 sui quali si paga l’ICI applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale.
L’esenzione si applica anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. L’esenzione è riconosciuta altresì: • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. • alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
La norma di esenzione si applica, inoltre, alle abitazioni che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato a quelle principali e cioè: • l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2008Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità : - IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
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